Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Lottizzazione abusiva - Rimessione alla Corte costituzionale, Cass., Sez. III, 20 maggio 2014, P.c. Alessandrini ed altri, con osservazioni a prima lettura di A. Dello Russo e nota di G. Civello

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La Suprema Corte di cassazione ha sospeso il processo relativo alla presunta lottizzazione abusiva di Bella Farina a Sabaudia ed ha inviato tutti gli atti alla Corte costituzionale per decidere nel merito.


Infatti, il processo è stato sospeso in seguito alla contestazione della difesa riguardante la confisca è avvenuta nonostante la caduta in prescrizione dei reati contestati. La vicenda ha inizio nel 2006, quando il nucleo investigativo della Forestale di Latina ha sequestrato i 285 villini, a seguito del cambiamento d'uso, da case per anziani a villette vendute separatamente.


Sei anni dopo il processo arriva dinanzi la Corte d'Appello, nel maggio 2012, la quale ha confermato la condanna di anni due per l'imputato L., proprietario del terreno e al coimputato C., proprietario della Petrarca immobile, al quale veniva contestato il reato di concorso in lottizzazione abusiva. Entrambi hanno rinunciato alla prescrizione al fine di ottenere l'assoluzione e dunque evitare la confisca dei beni. Nel medesimo processo, gli altri imputati quali l’ex sindaco di Sabaudia e i dirigenti, invece, sono stati prosciolti da ogni accusa proprio per sopraggiunta prescrizione.


Nel frattempo è la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Varvara c. Italia) a cambiare le carte in tavola, modificando il quadro normativo, non ammettendo la confisca in caso di prescrizione dei reati contestati. Per questo gli imputati hanno revocato la rinuncia alla prescrizione, azione possibile perchè la loro condanna non è ancora definitiva. La Corte di Cassazione ha allora rimesso gli atti alla Corte Costituzionale che deve decidere proprio in questo senso, vale a dire se la confisca sia o meno possibile.


Pertanto, a seguito della discussione del 29/30 aprile 2014 la Suprema corte ha emesso il seguente dispositivo: "visto l'art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87; ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, co. 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come interpretato dalla Corte edu nel senso che la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, co. 1, Cost.".