Secondo la Corte: "una misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d'arresto europeo (MAE) sulla base di fatti precedenti e diversi da quelli che hanno giustificato la sua consegna in esecuzione di un secondo MAE non è contraria al diritto dell'Unione se tale persona ha lasciato volontariamente lo Stato membro di emissione del primo MAE"
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