La Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata in sede di rinvio pregiudiziale a pronunciarsi sulla nozione di "custodia" ai fini della deduzione prevista dall'art. 26 della Decisione quadro 2002/584/GAI, ha stabilito che «misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio, non sono, in linea di principio, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione dell’insieme di tali misure, talmente restrittive da determinare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della citata disposizione, circostanza che spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare».
F.R.