In tema di mandato d’arresto europeo, l’accertamento delle condizioni di salute della persona richiesta da parte dell’autorità dello Stato di esecuzione rappresen-ta una deroga al principio secondo il quale si deve dare corso all’istanza dello Stato emittente, presumendo che quest’ultimo tuteli adeguatamente i diritti del consegnando. A tal fine, la Corte d’appello, investita della domanda di consegna, allo scopo di verificare l’esistenza di condizioni che, pur non essendo mortali, esporrebbero l’interessato ad un declino rapido, grave ed irreversibile, è tenuta ad indicare, con adeguata motivazione, gli specifici elementi sintomatici di tale contesto, nonché i criteri applicati per ritenere sussistente il pericolo per il soggetto. L’omesso apprezzamento di questi elementi integra una violazione di legge, sindacabile dinanzi alla Corte di cassazione.
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