MAE/Trattamenti inumani e degradanti - Corte Giust. UE, Gr. Cam., 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, cause riunite C-404/15 e C-659/15

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Si segnala a tutti i lettori questa interessante sentenza della Corte di Giustizia europea nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15. Dal provvedimento si apprende che l’esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere rinviata se sussiste un rischio concreto di trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni di detenzione dell’interessato nello Stato membro di emissione del mandato. Se l’esistenza di tale rischio non può essere esclusa entro un termine ragionevole, l’autorità incaricata di eseguire il mandato deve decidere se occorra porre fine alla procedura di consegna.


Nell'attuazione della Decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (recepita con L. 22 aprile 2005, n. 69) - scrive la Corte di Giustizia Ue nella sentenza depositata il 5 aprile - gli Stati sono tenuti a rispettare l'art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che vieta i trattamenti disumani o degradanti. Necessario, però, che le autorità nazionali dello Stato di esecuzione procedano a un accertamento concreto sull'effettività del rischio.
Per i giudici della Corte sovranazionale i parametri da seguire sono i seguenti:


a) la peculiarità di taluni centri di detenzione
b) l'esistenza di carenze sistematiche o generalizzate
c) il rischio per determinati gruppi di detenuti,

Nell'attività di accertamento, inoltre, devono essere considerate le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e tutti gli altri documenti internazionali. Ciò nonostante, va sottolineato che la sola constatazione dell'esistenza di un rischio reale di trattamento degradante in base alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro di emissione non autorizza, di per sè sola, il rifiuto all'esecuzione del mandato di arresto, ma è necessario, per non intaccare il principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca, che le autorità dello Stato di esecuzione si oppongano alla consegna sulla base di elementi oggettivi, affidabili, precisi e attuali nei confronti della persona oggetto del provvedimento.