Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Maltrattamenti in famiglia – Elemento oggettivo – Condotta maltrattante – Privazione sostanziale delle prerogative di indipendenza economica – Rilevanza – Condizioni – Cass., Sez. VI, 14 novembre 2024 (dep. 14 gennaio 2025), n. 28218, con nota di S. Larizza

Corte di cassazione

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia l’impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.