La Corte di cassazione stabilisce che: "l'art. 1, co. 3, della legge n. 69 del 2005, non riguarda l'atto per il quale si richiede allo Stato membro la consegna o il mandato d'arresto europeo, ma si rivolge direttamente al provvedimento cautelare nazionale di limitazione della libertà di una persona. La previsione assume natura sostanziale ed ha ad oggetto quanto costituisce il presupposto stesso del mandato d'arresto europeo. La garanzia della libertà della persona attinta dal mandato d'arresto europeo è infatti che quest'ultimo rinvenga il proprio fondamento in un provvedimento di un giudice".
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