L’autorità giudiziaria (nel caso di specie, quella irlandese) chiamata a eseguire un mandato d’arresto europeo deve astenersi dal darvi seguito se ritiene che la persona interessata rischi di subire (nello Stato richiedente: nel caso di specie quello polacco) una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, quindi, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, a causa di carenze idonee a incidere sull’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente.
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