Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Manutenzione stradale - Cass., Sez. IV, 10 marzo 2014 (ud. 14 febbraio 2014), Gucciardo, con osservazioni a prima lettura di G. Civello

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La Suprema Corte ribadisce il principio, più volte affermato, secondo, il quale nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente ed omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, potendosi escludere la responsabilità dell'addetto alla manutenzione solamente quando la condotta dell'utente della strada si configura come evento eccezionale ed abnorme, non altrimenti prevedibile nè evitabile.