Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Messa alla prova - Cass., Sez. II, 8 aprile 2015 (c.c. 12 marzo 2015), X.

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Secondo la sentenza della Suprema Corte, la disciplina della messa alla prova - pur volendo tale normativa riconoscere agli imputati la possibilità di procedere ad una "risocializzazione" e comunque di accedere ad procedimento di "rieducazione" - non attribuisce un diritto assoluto per l'imputato di accedere a tale procedura condizionato alla sola richiesta dell'imputato stesso, ma prevede pur sempre l'esercizio di un potere valutativo del giudice che deve inserirsi nel più ampio quadro della situazione personale dell'imputato nonché della situazione processuale nella quale verrebbe ad operare l'istituto della sospensione (parziale) del processo.