Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Messa alla prova - Cass., Sez. III, 26 giugno (c.c. 24 aprile 2015), F.

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Il Supremo Consesso ha stabilito che: l'oggettiva mancanza di norme transitorie comporta inevitabilmente, ove naturalmente si ritenga che tale mancanza non sia significativa, come invece supposto da alcune prime interpretazioni dottrinarie, di una precisa volontà del legislatore di escludere la possibilità di messa alla prova per tutti i processi che abbiano superato, all'atto di entrata in vigore delle nuove norme, i momenti processuali indicati dall'art. 464-bis c.p.p., che ogni criterio che venga adottato per individuare, invece di questi, un diverso momento per l'utile proposizione della domanda, finisca, in maggiore o minore misura, per assumere inammissibili connotati, prima che di arbitrarietà, di creatività.