Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Messa alla prova - Cass., Sez. IV, 3 febbraio 2016 (ud. 20 ottobre 2015), Cambria Zurro, con nota di F. Gaito

cassazione01.jpg

Fonte immagine: www.cortedicassazione.it


Il giudice al quale sia richiesta la sospensione del procedimento e la messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 168-bis c.p., è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa e può – ove la ritenga non corretta – modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell’istituto in questione.