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Il giudice al quale sia richiesta la sospensione del procedimento e la messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 168-bis c.p., è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa e può – ove la ritenga non corretta – modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell’istituto in questione.