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Le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell'art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferita alla pena preventiva per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanza ad effetto speciale e quelle a cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato".