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Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 117, co. 1, Cost. e all'art. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte europea, con riferimento all'art. 464-bis, co. 2, c.p.p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova "può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo".