L’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 7, lettera a), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni un soggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la cui attività commerciale consiste nel vendere società da esso stesso costituite, senza alcuna previa richiesta da parte di suoi clienti potenziali, al fine di essere vendute a tali clienti mediante la cessione delle quote che tale soggetto detiene nel capitale della società oggetto della vendita.
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