La prima Sezione della Suprema Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione: "se nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva il tribunale del riesame possa disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito della ordinanza in un termine superiore ai trenta giorni di cui all'art. 311, co. 5, c.p.p., comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 309, co. 10, c.p.p.
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