La Corte di cassazione a Sezioni unite ha stabilito che: "nel giudizio di rinvio della ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il tribunale del riesame non può disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito dell'ordinanza in un termine non eccedente il quarantacinquesimo giorno, in analogia a quanto previsto dall'art. 309, co. 10, c.p.p., ma deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, co. 5, c.p.p., a pena di perdita di efficacia della misura.
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