Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure cautelari - Cass., Sez. un., 22 luglio 2016 (c.c. 25 maggio 2016), Cozzolino

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Le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: "nell'ipotesi in cui sia  stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, co. 1, lett. c), c.p.p., durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, co. 2 e 3, c.p.p., deve farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza dl termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza".