Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure cautelari - Cass., Sez. un., 6 maggio 2016 (c.c. 31 marzo 2016), Capasso

cassazione1-640x640.jpg

Fonte immagine: www.cortedicassazione.it

Le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:


"Il rinvio all'art. 324, co. 7, ai co. 9 e 9-bis dell'art. 309 c.p.p. comporta, per un verso l'applicazione integrale della disposizione del co. 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa".


"Il rinvio dell'art. 324, co. 7, al co. 10 dell'art. 309 c.p.p. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest'ultima norma".