In tema di riesame cautelare, il Tribunale della Libertà non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta personalmente dall'indagato solo perché successiva a quella analoga già depositata dal suo difensore, in ragione sia del disposto dell'art. 309 cod. proc. pen. che, ai commi 1, 2 e 3, prevede espressamente la possibilità di adire il Tribunale della Libertà da parte di entrambi, con termini di decorrenza differenziati, nonché alla luce del superamento della logica dell'unicità dell'impugnazione.
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