Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure cautelari - Cass., Sez. VI, 13 giugno 2016, (ud. 4 maggio 2016), Tramanoni, con nota di E. Addante

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Non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. A tanto deve aggiungersi che la ratio complessiva dell’intervento legislativo attuato con la legge n. 47 del 2015 deve essere individuata nell’avvertita necessità di richiedere al Giudice un maggior e più compiuto sforzo motivazionale, onere che assume rilievo ancora maggiore quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestai dal momento dell’adozione dell’ordinanza cautelare.