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Nonostante l'entrata in vigore della l. 16 aprile 2015, n. 47 abbia modificato l'art. 274, co. 1, lett. c, c.p.p., richiedendo che il giudice nel valutare il pericolo di reiteratio criminis debba considerare oltre alla concretezza del pericolo anche l'attualità dello stesso, il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo.