Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure cautelari - Trib. Roma, 10 agosto 2015, G.S. e altri

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Si rende nota un'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma che ha respinto la richiesta di riesame del provvedimento che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti degli imputati. A fondamento di tale richiesta, la difesa aveva sollevato eccezioni riguardanti la nullità dell’ordinanza, per essere stato impedito alla difesa l’accesso alle registrazioni poste a fondamento della misura cautelare, oltreché l’inutilizzabilità dei dati acquisiti tramite l’intercettazione dei flussi telefonici provenienti da conversazioni effettuate tramite dispositivi mobili Blackberry. Tale inutilizzabilità deriverebbe, infatti, dal mancato ricorso alla rogatoria internazionale per l’acquisizione dei dati in esclusivo possesso della società RIM Limited Canada, unico gestore delle comunicazioni intercorrenti tra i dispositivi Blackberry. La difesa, alla luce, tra l’altro, delle più recenti modifiche legislative in materia di misure cautelari (in particolare si fa riferimento alla modifica dell’art. 274 c.p.p. operato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, che prevede la necessaria sussistenza dell’attualità del pericolo oltreché della sua concretezza), ha eccepito l’insussistenza delle esigenze cautelari per inattualità delle stesse, risalendo i fatti oggetto d’imputazione ad oltre due anni prima.