La Sezione terza ha ribadito il principio di diritto secondo cui: "In caso di declaratoria di nullità dell'ordinanza genetica di una misura cautelare per difetto di autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice, la rinnovazione della misura tramite altra ordinanza non richiede, quale presupposto necessario, la ricorrenza di esigenze cautelari dì eccezionale rilevanza".
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