Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure cautelari/Intercettazioni ambientali – Cass., Sez. VI, 28 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015), Musumeci

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È illegittima, e pertanto inutilizzabile ai fini dell’applicazione di misura cautelare intramurale, la prova acquisita mediante intercettazione d'urgenza telematica, tramite l’utilizzo di agente intrusore (virus informatico), di tutto il traffico dati, e di tutte le conversazioni, attraverso l'attivazione del microfono e della videocamera di dispositivi Smartphone. Tale illegittimità discende dal fatto che l'attivazione del microfono dà luogo ad un'intercettazione ambientale, che ai sensi dell’art. 266, co. 2, c.p.p., può riferirsi solo alla captazione di conversazioni che avvengano in un determinato luogo e non ovunque, giacchè l’art. 15 Cost. osta alla possibilità di porre in essere intercettazioni ambientali effettuate in qualunque luogo.