Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, la persona offe-sa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l'ordi-nanza che abbia disposto la revoca o la sostituzione della misura cautelare coer-citiva, diversa dal divieto di espatrio o dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie ricono-sciutole dall'art. 299, comma 3 c.p.p., ma può chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 572 c.p.p.
Contenuti correlati
- Giudizio abbreviato - Cass., Sez. I, 19 settembre 2012 (ud. 23 maggio 2012), Andali
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2013 (ud. 5 febbraio 2013), Baccouche
- Mezzi di ricerca della prova - Cass., Sez. II, 21 maggio 2013 (ud. 13 febbraio 2013), Bellino, con nota di A. Serrani
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 12 aprile 2013 (ud. 26 febbraio 2013), Caboni