Il procedimento finalizzato all’applicazione delle misure di prevenzione presenta autonomia per struttura, caratteri e finalità rispetto a qualsiasi precedente e diverso giudizio, persino rispetto a quello penale di cognizione: non può, quindi, in esso invocarsi l’applicazione delle disposizioni dettate per il processo penale dagli artt. 238 bis e 648 c.p.p.. Ne consegue che le sentenze pronunciate dai giudici tributari e le determinazioni assunte nel procedimento amministrativo in merito ad operazioni commerciali, attestate da documenti contabili di cui in tesi accusatoria si assume la non rispondenza al vero, non contengono accertamenti di fatto vincolanti per la decisione riguardante l’applicazione di misure di prevenzione reali e la formulazione del giudizio di sproporzione tra redditi dichiarati ed attività svolte e valore dei beni acquisiti dal proposto, ma, se prodotte dalle parti nel relativo procedimento, sono soggette al libero apprezzamento.
Contenuti correlati
- Giudizio abbreviato - Cass., Sez. I, 19 settembre 2012 (ud. 23 maggio 2012), Andali
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2013 (ud. 5 febbraio 2013), Baccouche
- Mezzi di ricerca della prova - Cass., Sez. II, 21 maggio 2013 (ud. 13 febbraio 2013), Bellino, con nota di A. Serrani
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 12 aprile 2013 (ud. 26 febbraio 2013), Caboni