Fonte immagine: www.gazzettadellavoro.com
La Sezione prima della
Suprema Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione proposto avverso la revoca della confisca deve essere riqualificato in appello, ai sensi dell'art. 468, co. 5 c.p.p.
Infatti, per costante interpretazione resa nella presente sede di legittimità le decisioni assunte dal Tribunale della Prevenzione e riferibili al modello
di cui all'art. 7 non sono immediatamente ricorribili per cassazione, ma vanno impugnate attraverso il generale
rimedio di merito delineato dall'art. 4, co. 9, legge 1423 del '56 (attuale
art. 10, co. 1, d.lgs. n.159 del 2011) e dunque con ricorso in appello.