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La Sezione prima della Suprema Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione proposto avverso la revoca della confisca deve essere riqualificato in appello, ai sensi dell'art. 468, co. 5 c.p.p.
Infatti, per costante interpretazione resa nella presente sede di legittimità le decisioni assunte dal Tribunale della Prevenzione e riferibili al modello di cui all'art. 7 non sono immediatamente ricorribili per cassazione, ma vanno impugnate attraverso il generale rimedio di merito delineato dall'art. 4, co. 9, legge 1423 del '56 (attuale art. 10, co. 1, d.lgs. n.159 del 2011) e dunque con ricorso in appello.