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La prima Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la decisione in tema di misura personale, in quanto in tale settore si devono abbandonare in via definitiva le logiche presuntive.
Il Collegio ha deciso che la particolare gravità della condotta accertata in sede penale può legittimamente riflettersi sulla formulazione della prognosi di pericolosità, ma lì dove l'accertamento della condotta risalga ad anni addietro il giudice della prevenzione ha l'obbligo di considerare e valutare, in assenza di altri sintomi, se il comportamento antisociale sia in concreto riproducibile da parte del proposto.