La seconda Sezione della Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, co. 2, d.lgs. 159 del 2011 nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi del "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" connessi all'imposizione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale in relazione agli artt. 25 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 7 Cedu ed all'art. 2 del protocollo 4 della stessa Convenzione, interpretati alla luce della ratio decidendi della sentenza De Tommaso c. Italia. pronunciata dalla Grande camera della Corte Edu il 23 febbraio 2017. Per tale ragione, è stata disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione il giudizio in corso.
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