La Suprema Corte di cassazione nella sua più alta conformazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: "In tema di misure di prevenzione patrimoniale, le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare di cui all'art. 18, co. 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011, sono quelle proprie del codice civile. Nell'ipotesi in cui l'azione di prevenzione patrimoniale prosegua ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius, per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi. Nell'ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell'intestazione o del trasferimento dei beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall'art. 26, co. 1, d.lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà, la cui inosservanza da parte del giudice non integra vizi rilevanti ai sensi dell'art. 177 c.p.p., bensì un omissione rimediabile, anche d'ufficio, con la procedura ex art. 130 c.p.p. Le presunzioni di fittizietà previste dall'art. 26, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011, si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti del suoi successori".
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