Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure di prevenzione - Cass., Sez. VI, 22 maggio 2015 (c.c. 16 febbraio 2015), Meluzio ed altri

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Con riferimento specifico alle misure di sicurezza, il disposto dell'art. 200 c.p. è stato sempre interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, è invece possibile tale applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, correlate alla situazione di pericolosità. Questo principio è stato esteso alle misure di prevenzione patrimoniale e, in particolare, alla confisca, in forza del richiamo contenuto nell'art. 236 c.p., e anche in questo caso si è esclusa l'ipotesi della irretroattività, ribadendosi che l'art. 2 c.p. si riferisce alle pene inflitte per un fatto reato e non alle misure di prevenzione, che sono applicate in conseguenza di un giudizio sulla pericolosità sociale.