Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure di prevenzione - Cass., Sez. VI, 26 giugno 2017 (c.c. 25 maggio 2017), Ambrosio ed altri

La Sez. sesta della Suprema Corte di cassazione ha stabilito che: "il principio di autonomia valutativa che spetta al giudice della prevenzione rispetto a quello penale non può spingersi fino a consentire al giudice della prevenzione, in funzione della dimostrazione della pericolosità sociale, l’esame e la valutazione di fatti e circostanze espressamente negate in sede di accertamento penale ma, in assenza di giudicato penale affermativo di responsabilità, va limitato, nella sua estensione cognitiva, alla facoltà di ricostruzione in via autonoma di fatti e circostanze comunque accertati in quella sede e potenzialmente significativi di pericolosità rilevante. In ipotesi di procedimento penale conclusosi con la condanna dell’imputato, in applicazione “inversa” del principio di cui si dice, il giudice della prevenzione deve valutarne gli esiti al fine di verificare se i fatti in tale sede accertati siano rilevanti nella prospettiva dell’inquadramento del soggetto in una delle categorie di pericolosità sociale previste dalla legge".

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