La Corte D'Appello di Napoli, in adesione a quanto espresso dalla sentenza De Tommaso, ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale, ritenendola non manifestamente infondata in relazione: agli artt. 1,3 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ed infine degli artt. 1, 4, co. 1, lett. c, 6 ed 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011, tutti in contrasto con l'art. 117, co. 1, Cost., in relazione alla violazione dell'art. 2 prot. 4 addizionale della Convenzione; nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 per contrasto con l'art. 117, co. 1, Cost., in relazione alla violazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla convenzione, nonché per contrasto con l'art. 42 Cost.
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