Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure di prevenzione - Notizia di decisione - Cass., Sez. un., 24 febbraio 2022, Lapelosa, con osservazioni a prima lettura di G. Gaeta

corte

Questioni controverse:
Se, e in quali limiti, la disciplina ·processuale delle cause di incompatibilità del giudice sia applicabile anche al processo di prevenzione.
Ancora, se al procedimento di prevenzione sia applicabile il motivo di ricusa-zione previsto dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come risultante a seguito dell’intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.
Soluzione:
Prima questione: non esaminata, perché ritenuta non rilevante nel caso di spe-cie. Seconda questione: Affermativa. Può essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.