Il Tribunale di Parma ha stabilito che: la sentenza De Tommaso non sarebbe espressione del "diritto consolidato" nel senso indicato dalla Corte costituzionale, e, pertanto, il giudice nazionale non sarebbe obbligato a tenerne conto nel proprio processo decisionale". Per questa ragione il Tribunale ha ritenuto di doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Strasburgo, poiché la normativa interessate (Misure di prevenzione) va interpretata in senso costituzionalmente conforme, prima ancora che convenzionalmente conforme.
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