Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure di Prevenzione- Cass., Sez. VI, 1 agosto 2016 (c.c. 15 giugno 2016), C. ed altri, con nota di S. Furfaro, G. Murone

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La Sezione sesta della Suprema Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza ponendo in risalto due questioni fondamentali:


1. ricorribilità per errore nella valutazione del materiale probatorio disponibile;


2. rinvio ad altra sezione.


Infatti, ha stabilito che: "il giudizio di rinvio deve essere rimesso ad altra e non alla stessa sezione della Corte di appello di Napoli, pur essendo la previsione di cui all'art. 623, co. 1, lett. c), c.p.p. formalmente riferita all'annullamento di una sentenza, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza.