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La Sesta sezione della Suprema Corte ha rimesso all'attenzione delle Sezioni unite la questione se la previsione contenuta nella L. 15 luglio 2009, n. 94 che, modificando l'art. 2-bis della L. 31 maggio 1965, n. 575, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica dell'attualità della pericolosità del proposto, riguardi le sole fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della detta disposizione normativa o se trova piuttosto applicazione, anche per la confisca di prevenzione, l'art. 200 c.p. dettato per le misure di sicurezza, così da favorire la retroattività della norma in questione.