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Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l’accertamento della pericolosità del proposto non può essere condotto secondo la presunzione delineata dall’art. 275, co. 3, c.p.p., ma postula la ricerca e l’indicazione di elementi idonei a documentare positivamente la condizione di attuale pericolosità dell’interessato.