La Corte di cassazione ha stabilito che: "al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, co. 1, c.p.p., nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale".
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