Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure di prevenzione/Ricusazione - Cass., Sez. un., 6 luglio 2022 (c.c. 24 febbraio 2022), L., con nota di G. Gaeta

Corte di cassazione

La Corte di cassazione ha stabilito che: "al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, co. 1, c.p.p., nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale".