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La Suprema Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 4, co. 11, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3, co. 2, L. 31 maggio 1965, n. 575 nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
Pertanto, la Corte ha sospeso il giudizio in corso, relativamente all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.