La Corte di cassazione ha stabilito che: " la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente, con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti di emissione, si deve aver riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., non è perciò necessario disporre una perizia tecnica.
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