Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Motivazione - Cass., Sez. Fer., 23 dicembre 2014 (ud. 11 settembre 2014), Lembo ed altri

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La motivazione della sentenza d'appello che riformi la sentenza di primo grado, specialmente nel caso in cui affermi per la prima volta la responsabilità negata dal Giudice precedente, si caratterizza per un obbligo peculiare, che si aggiunge a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà. Nel caso di riforma radicale della precedente decisione, infatti, il Giudice d'appello deve anche conformarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza.