Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Motivazione - Cass., Sez. III, 20 aprile 2015 (ud. 4 marzo 2015), Di Domenico e altri, con nota di S. Fùrfaro

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Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della prova”, che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della decisione. In altri termini vi è travisamento della prova quando il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; del pari, può essere valutato se vi erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi, detto travisamento è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.