Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Ne bis in idem - Cass., Sez. III, 22 giugno 2016 (ud. 21 aprile 2016), Scagnetti

th-1.jpg

Fonte immagine: www.cortedicassazione.it

La Sezione terza della Corte di cassazione stabilisce ancora una volta che: l'avvio di un processo penale sugli stessi fatti viola il principio giuridico del ne bis in idem, in virtù del quale non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto.


Inoltre aggiunge che premessa ineludibile per l'applicabilità del principio del ne bis in idem è, l'individuazione della natura penale di una sanzione, che, sulla base della consolidata giurisprudenza della CEDU, va valutata sulla base di tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severità della "sanzione".