Il ricorrente, che all'epoca dei fatti era a capo dell'ufficio tecnico della città di Slatina, lamentava di essere stato perseguito e punito due volte per lo stesso reato relativo all'aggiudicazione di appalti pubblici.
Dopo aver ribadito le tre componenti del principio del ne bis in idem - vale a dire che i due procedimenti dovevano essere di natura "penale", dovevano riguardare gli stessi fatti e doveva esserci una duplicazione dei procedimenti - la Corte ha ritenuto che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non era applicabile nel caso di specie.
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