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Pubblichiamo, in ragione dell'attualità della tematica, la sentenza della Corte di Strasburgo emessa lo scorso 20 maggio sul delicato tema del ne bis in idem tra procedimenti con diversa “qualificazione legale” (amministrativo e penale), questione già entrata nel nostro ordinamento a seguito dell'altra recente pronuncia nel caso Grande Stevens c. Italia.
La vicenda considerata dai giudici europei riguarda la concorrenza di un procedimento penale e di un procedimento amministrativo in materia di frode fiscale. Per stabilire la natura “criminale” delle sanzioni applicabili all’esito dei procedimenti paralleli (amministrativo e penale), la Corte ha richiamato i “criteri di Engel”. Questi i criteri: "the first criterion is the legal classification of the offence under national law, the second is the very nature of the offence and the third is the degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring. The second and third criteria are alternative and not necessarily cumulative". Dunque i parametri da tenere in considerazione sono:
- classificazione legale (formale) dell’illecito,
- natura sostanziale dello stesso e grado di severità della sanzione.
In questa ottica, il procedimento amministrativo “fiscale” finlandese all’attenzione della Corte è risultato di “natura penale”, in quanto volto alla punizione del “colpevole”, e la sanzione, formalmente “amministrativa”, è risultata avere natura deterrente e non compensativa.
Superata la “barriera formale” della qualificazione legale, la Corte ha indicato anche qual’ è il criterio per stabilire quando si proceda per lo stesso illecito e come essenziale la circostanza che i procedimenti paralleli originino dagli stessi fatti. Si è indicato, inoltre, come necessario, l’accertamento relativo alla consecutività dei due procedimenti: la violazione del ne bis in idem si ha, secondo l’ottica convenzionale, solo quando il secondo procedimento applica una sanzione dopo che il procedimento parallelo si è concluso con decisione irrevocabile. A tale proposito, la Corte ha notato che il trattamento sanzionatorio potrebbe dipendere dal tipo di procedimento che si conclude per primo, creando per l'effetto una disparità di trattamento; eventualità, questa, rimessa tuttavia alla gestione dei singoli Stati (“the Court would acknowledge in this connection that it might sometimes be coincidental which of the parallel proceedings first becomes final, thereby possibly creating a concern about unequal treatment. However, in view of the margin of appreciation left to High Contracting Parties, it falls within their power to determine their own criminal policy and the manner in which their legal system is organised”).
Altro elemento essenziale perchè si possa ritenere violato il principio del ne bis in idem è infine quello della indipendenza dei due procedimenti: la assenza di connessioni tra procedimenti non rassicura circa l’equità complessiva della procedura, dato che le autorità, se agiscono in modo indipendente, non devono tenere reciprocamente conto della gravità delle diverse sanzioni imposte. Si è osservato che, nel caso in esame, “neither of the sanctions is taken into consideration by the other court or authority in determining the severity of the sanction, nor is there any other interaction between the relevant authorities”.
In conclusione: si ha violazione del ne bis in idem sostanziale quando i procedimenti (anche se nominalmente non coincidenti) accertino gli stessi fatti, siano indipendenti tra loro e si sviluppino in successione, ovvero in modo che uno dei due prosegua o inizi quando l’altro è divenuto definitivo.