Poiché, ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello ogget-to del secondo giudizio, la preclusione connessa al principio del ne bis in idem opera nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta - nesso causale – evento, laddove si possa distinguere la condotta che ha cagionato le lesioni personali lievi da quella di maltrattamenti, sotto il profilo dell'elemento soggettivo (rinvenendo l'intenzione, anche, di lede-re l'integrità fisica della vittima), l'identità del fatto storico viene meno proprio nella individuazione - necessariamente oggettiva e soggettiva - della condotta e il secondo giudizio non cade sotto il divieto di bis in idem di cui all’art. 649, co. 1, c.p.p.
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