Ne bis in indem - Corte EDU, Sez. IV, 13 giugno 2017, Šimkus c. Lituania

La corte europea dei diritti dell’uomo ha pronunciato una nuova interessante sentenza in tema di ne bis in idem, concorso formale, cumulo di procedimento penali e amministrativi. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava di essere stato sottoposto ad un processo penale dopo che gli era stata inflitta una sanzione amministrativa per il medesimo fatto posto a fondamento dell’accusa, in violazione dell’art. 4, Prot. 7 c.e.d.u. In particolare, egli era stato sanzionato in via amministrativa per l’illecito di “hooliganismo minore”, per aver profferito insulti e minacce di morte a due operanti di polizia giudiziaria che sorvegliavano un suo presunto complice all’interno di un ospedale, ivi condotto a seguito di un arresto. Le sanzioni erano divenute definitive per non proposta impugnazione. Successivamente, l’autorità giudiziaria aveva aperto nei confronti della medesima persona un procedimento per reati di minaccia, ostacolo alla giustizia, disturbo della quiete e dell’ordine pubblico , nonché oltraggio a pubblico ufficiale, basandosi sui medesimi fatti. Il processo penale era terminato, dopo alterne pronunce sull’eccezione di ne bis in idem formulata dal ricorrente, con la declaratoria di prescrizione da parte del Tribunale distrettuale di Jurbarkas. La quarta sezione della corte europea, investita del ricorso, ha ritenuto violato l’art. 4, Protocollo n. 7 C.e.d.u., poiché le due procedure vertevano essenzialmente sul medesimo fatto, ossia la condotta tenuta dal ricorrente nel gridare insulti e parole minacciose all’interno dell’ospedale, non rilevando che si vertesse in ipotesi di concorso formale tra l’illecito amministrativo di “hooliganismo” previsto dalla legge lituana (integrato dal semplice pronunciare parolacce in pubblico) e gli illeciti penali ipoteticamente commessi nei confronti degli operanti di p.g., pur sempre posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale. La corte ha precisato che, anche se il fatto riferibile all’accusa penale era in realtà più ampio di quello contestato in ambito amministrativo (le grida erano state precedute da insulti e minacce pronunciate pochi istanti prima a mezzo del telefono cellulare), la condotta penalmente rilevante assorbiva completamente quella prevista come illecito amministrativo e l’una non conteneva nessun elemento addizionale rispetto all’altra. Né potrebbe comunque affermarsi che al ricorrente sia stata contestata una sanzione amministrativa per una parte delle parole pronunciate e un’accusa penale per l’altra parte. Nelle ultime battute, la Corte ha evidenziato che la costituzione lituana prevede espressamente il divieto di bis in idem e che, secondo una pronuncia della sua Corte costituzionale risalente al 10 novembre 2005, esso va interpretato nel senso di vietare che una stessa persona sia accusata in sede penale di una infrazione per la quale sia stata già punita in via amministrativa. Pertanto, la difesa dello stato resistente non poteva essere accolta. Quanto alla pronuncia sul danno, la Corte ha ritenuto che la pubblicazione della sentenza costituisce rimedio sufficiente quale indennizzo per la violazione riscontrata. A.F.

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